(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 26 maggio 2015 della Regione Trentino- Alto Adige) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi generali 1. Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano disciplina le modalita' gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», perseguendo le medesime finalita', quali: a) la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicita' dell'attivita' amministrativa; b) la razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti attraverso: 1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti; 2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; 3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; 4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; 5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilita' non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge e all'accordo allegato si applicano fermo restando quanto stabilito dagli statuti degli enti cogerenti e dalle relative norme di attuazione.