(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale  n.  21/I-II
  del 26 maggio 2015 della Regione Trentino- Alto Adige) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                          Principi generali 
 
  1.  Con  la  presente  legge  la  Provincia  autonoma  di   Bolzano
disciplina le modalita' gestionali, organizzative e di  funzionamento
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  (IZSVe)  in
armonia con i principi di cui al decreto legislativo 28 giugno  2012,
n. 106, recante «Riorganizzazione degli enti vigilati  dal  Ministero
della salute a norma dell'art. 2 della  legge  4  novembre  2010,  n.
183», perseguendo le medesime finalita', quali: 
    a) la semplificazione  e  lo  snellimento  dell'organizzazione  e
della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia,
efficienza ed economicita' dell'attivita' amministrativa; 
    b) la razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi
di funzionamento, previa  riorganizzazione  dei  relativi  centri  di
spesa mediante  adeguamento  dell'organizzazione  e  della  struttura
amministrativa degli Istituti attraverso: 
      1) la riorganizzazione degli  uffici  dirigenziali,  procedendo
alla loro riduzione in misura pari o inferiore a  quelli  determinati
in applicazione dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148,  nonche'  alla  eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative
esistenti; 
      2) la gestione unitaria del  personale  e  dei  servizi  comuni
anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; 
      3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di
controllo; 
      4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio
di elevata specializzazione; 
      5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche  in  modo  da
assicurare che il personale utilizzato  per  funzioni  relative  alla
gestione delle risorse umane,  ai  sistemi  informativi,  ai  servizi
manutentivi e  logistici,  agli  affari  generali,  provveditorati  e
contabilita' non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse  umane
complessivamente utilizzate. 
  2. Le  disposizioni  di  cui  alla  presente  legge  e  all'accordo
allegato si applicano fermo restando quanto stabilito  dagli  statuti
degli enti cogerenti e dalle relative norme di attuazione.